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Ricerche frequenti

Condizioni generali di contratto

  1. Accettazione delle condizioni di consegna e pagamento: Le seguenti condizioni generali di contratto si applicano nei confronti di imprenditori, persone giuridiche di diritto pubblico e fondi speciali di diritto pubblico. Esse si applicano esclusivamente a tutte le forniture e prestazioni derivanti da tutti i contratti attuali e futuri. Condizioni divergenti del committente che non siano da noi espressamente riconosciute per iscritto non sono per noi vincolanti, anche se non le contraddiciamo espressamente o se, pur essendo a conoscenza delle condizioni divergenti del committente, eseguiamo senza riserve le forniture e le prestazioni
  2. Offerta e conclusione del contratto: Le nostre offerte sono sempre soggette a modifiche. Gli ordini diventano vincolanti solo dopo la nostra conferma scritta. Ciò vale anche per gli ordini accettati dai nostri rappresentanti. Integrazioni, modifiche o accordi accessori verbali richiedono la nostra conferma scritta per essere efficaci
  3. Ordini su richiesta: salvo diversamente concordato, gli ordini su richiesta devono essere ritirati entro sei mesi dalla prima consegna. Se il committente, nonostante sollecito e proroga, non provvede al ritiro entro i termini previsti, siamo autorizzati a fatturare l'intero ordine senza previa consegna e senza che la merce debba essere completamente pronta, ma che dovrà essere completata con il pagamento completo da parte del committente. Alle condizioni di cui sopra, siamo anche autorizzati a rinunciare in tutto o in parte al completamento della merce e, nella misura in cui non eseguiamo l'ordine, a richiedere un risarcimento danni per il mancato guadagno fino al 10% del prezzo concordato. Ci riserviamo il diritto di far valere un danno maggiore. Il committente ha tuttavia il diritto di dimostrarci che non abbiamo subito alcun danno o che il danno subito è notevolmente inferiore. Qualora la merce ordinata non venga ritirata nonostante il sollecito e la concessione di una proroga, il committente è tenuto a sostenere le spese di magazzinaggio sostenute
  4. Utensili: ci impegniamo a conservare gli utensili per un anno dopo l'ultima consegna. Se prima della scadenza di tale termine il committente comunica che entro un altro anno saranno effettuati ulteriori ordini, il termine di conservazione si prolunga di un altro anno. Trascorso tale termine e in assenza di ulteriori ordini, potremo disporre liberamente degli utensili. Per gli ordini annullati in fase di sviluppo o di avvio, ci riserviamo il diritto di addebitare i costi sostenuti. In tal caso, prima dell'approvazione dei campioni saranno fatturati i costi sostenuti per il primo set di utensili e, dopo l'approvazione dei campioni, i costi sostenuti per tutti gli utensili di serie, le attrezzature speciali e i calibri. Gli utensili fatturati sono a disposizione del committente per quattro settimane per la consultazione e vengono rottamati dopo tale termine. I piani di produzione finiti e i disegni costruttivi degli utensili non sono soggetti alla consultazione da parte del committente a tutela dei processi utilizzati
  5. Prezzi:
    <span class=""> salvo diversamente concordato nei singoli casi, si applicano i nostri prezzi in vigore al momento della stipula del contratto, franco fabbrica Heiligenhaus, escluso imballaggio, più IVA di legge.
    Per ordini di modesta entità con un valore netto inferiore a 250,00 EUR viene applicata una commissione di elaborazione pari a 39,00 EUR (supplemento per quantità minime). Non si applicano gli sconti usuali.
    Per le produzioni speciali, il prezzo viene calcolato sulla base dei costi di produzione determinati.
    I nostri prezzi si basano sul prezzo di acquisto delle materie prime necessarie per la produzione dell'oggetto acquistato</span>
  6. Tempi di consegna e ritardi:
    <span class=""> i tempi di consegna vengono concordati individualmente o indicati da noi al momento dell'accettazione dell'ordine.
    Qualora non fossimo in grado di rispettare i termini di consegna vincolanti per motivi non imputabili a noi (indisponibilità della prestazione), ne informeremo immediatamente il committente e comunicheremo contemporaneamente il nuovo termine di consegna previsto. Se la prestazione non è disponibile nemmeno entro il nuovo termine di consegna, siamo autorizzati a recedere dal contratto in tutto o in parte; rimborseremo immediatamente al committente qualsiasi controprestazione già fornita. Come caso di indisponibilità della prestazione in questo senso si considera in particolare il mancato approvvigionamento tempestivo da parte dei nostri fornitori, qualora abbiamo concluso un contratto di copertura congruente, non sussista colpa né da parte nostra né da parte dei nostri fornitori o non siamo tenuti all'approvvigionamento nel singolo caso.
    Il nostro ritardo nella consegna è determinato dalle disposizioni di legge. In ogni caso è necessario un sollecito da parte del committente. In caso di ritardo nella consegna, il committente può richiedere un risarcimento forfettario per i danni causati dal ritardo. Il risarcimento forfettario per ogni settimana di calendario completa di ritardo è pari allo 0,5% del prezzo netto (valore della fornitura), ma in totale non può superare il 5% del valore della fornitura della merce consegnata in ritardo. Ci riserviamo il diritto di dimostrare che il committente non ha subito alcun danno o solo un danno notevolmente inferiore rispetto al forfait di cui sopra.
    Restano impregiudicati i diritti dell'acquirente ai sensi del § 10 delle presenti CGV e i nostri diritti legali, in particolare in caso di esclusione dell'obbligo di prestazione (ad es. per impossibilità o irragionevolezza della prestazione e/o dell'adempimento successivo).
    Sono ammesse consegne parziali</span>
  7. Spedizione e trasferimento del rischio:
    <span class="">Spediamo la merce a nostra discrezione tramite Binario, Posta o Spedizione.
    Se il committente richiede la spedizione della merce a lui o in un altro luogo, il rischio di perdita accidentale o deterioramento accidentale della merce passa a lui non appena lascia il nostro stabilimento. Se la spedizione è ritardata per motivi imputabili al committente, il rischio si trasferisce il giorno della messa a disposizione per la spedizione.
    Le spese di spedizione sono calcolate in base al volume (peso/dimensioni) della merce ordinata e sono a carico del committente</span>
  8. Imballaggio:
    <span class=""> scegliamo l'imballaggio a nostra discrezione e lo addebitiamo al costo effettivo.
    Gli imballaggi di trasporto vengono ritirati senza alcun diritto di credito da parte del committente, se questi li rispedisce a proprie spese alla nostra sede di Heiligenhaus</span>
  9. Diritti per vizi della cosa:
    <span class="">per i diritti dell'acquirente in caso di vizi della cosa e vizi giuridici (comprese consegne errate o incomplete, nonché montaggio improprio o istruzioni di montaggio difettose) valgono le disposizioni di legge, salvo diversamente specificato di seguito. In tutti i casi restano invariate le disposizioni speciali di legge in caso di consegna finale della merce non lavorata a un consumatore, anche se questi l'ha lavorata (regresso del fornitore ai sensi dei §§ 478 BGB). Sono esclusi i diritti di regresso del fornitore se la merce difettosa è stata lavorata dall'acquirente o da un altro imprenditore, ad esempio mediante incorporazione in un altro prodotto.
    Per le nostre consegne sono ammesse tolleranze quantitative del 5% in eccesso o in difetto.
    La nostra responsabilità per vizi della merce si basa principalmente sull'accordo raggiunto in merito alla qualità della merce.
    Se la qualità non è stata concordata, si valuta se sussiste un vizio ai sensi della normativa vigente (§ 434 comma 1 pag. 2 e 3 del BGB). Non ci assumiamo tuttavia alcuna responsabilità per dichiarazioni pubbliche del produttore o di altri terzi (ad es. dichiarazioni pubblicitarie) che il committente non ci abbia segnalato come determinanti per la sua decisione di acquisto.
    I diritti del committente in caso di difetti presuppongono che egli abbia adempiuto ai propri obblighi di ispezione e reclamo (§§ 377, 381 HGB). Nel caso di merci destinate all'installazione o ad altre lavorazioni successive, l'ispezione deve essere effettuata in ogni caso immediatamente prima della lavorazione. Se un difetto si manifesta al momento della consegna, dell'ispezione o in qualsiasi momento successivo, ci deve essere comunicato immediatamente per iscritto. In ogni caso, i difetti evidenti devono essere segnalati per iscritto entro e al più tardi entro 8 giorni lavorativi dalla consegna e i difetti non riconoscibili al momento dell'ispezione entro lo stesso termine dalla loro scoperta. Se il committente omette di effettuare l'ispezione e/o la segnalazione dei difetti in modo conforme, è esclusa la nostra responsabilità per i difetti non segnalati o segnalati in modo non tempestivo o non conforme alle disposizioni di legge.
    Se la merce consegnata è difettosa, possiamo scegliere se adempiere successivamente eliminando il difetto (riparazione) o consegnando una merce priva di difetti (sostituzione). Il nostro diritto di rifiutare l'adempimento successivo ai sensi di legge rimane invariato.
    Siamo autorizzati a subordinare l'adempimento successivo dovuto al pagamento del prezzo di acquisto dovuto da parte dell'acquirente. L'acquirente è tuttavia autorizzato a trattenere una parte del prezzo di acquisto proporzionale al difetto. L'acquirente è tenuto a concederci il tempo e l'opportunità necessari per l'adempimento successivo dovuto, in particolare a consegnarci la merce contestata a fini di verifica. In caso di sostituzione, il committente è tenuto a restituirci la merce difettosa secondo le disposizioni di legge. L'adempimento successivo non comprende né lo smontaggio della merce difettosa né il suo rimontaggio, se originariamente non eravamo tenuti al montaggio.
    Le spese necessarie per la verifica e l'adempimento successivo, in particolare le spese di trasporto, di viaggio, di manodopera e di materiale, nonché, se del caso, le spese di smontaggio e di montaggio, sono a nostro carico o ci vengono rimborsate in base alle disposizioni di legge, se effettivamente sussiste un difetto. In caso contrario, possiamo richiedere al committente il rimborso delle spese sostenute per l'eliminazione dei difetti non giustificata (in particolare le spese di verifica e trasporto), a meno che il difetto non fosse riconoscibile dal committente.
    In casi urgenti, ad esempio in caso di pericolo per la sicurezza operativa o per evitare danni sproporzionati, il committente ha il diritto di eliminare il difetto autonomamente e di richiederci il rimborso delle spese oggettivamente necessarie a tal fine. Di tale intervento autonomo siamo da informare immediatamente, se possibile in anticipo. Il diritto di intervenire autonomamente non sussiste se noi avessimo il diritto di rifiutare un'adeguata esecuzione successiva secondo le disposizioni di legge.
    Se l'adempimento successivo è fallito o se un termine adeguato fissato dal committente per l'adempimento successivo è scaduto senza esito o è superfluo secondo le disposizioni di legge, il committente può recedere dal contratto di acquisto o ridurre il prezzo di acquisto. In caso di difetti irrilevanti non sussiste tuttavia alcun diritto di recesso.
    I diritti dell'acquirente al risarcimento dei danni o al rimborso delle spese sostenute inutilmente sussistono anche in caso di difetti solo ai sensi del § 10 e sono esclusi in ogni altro caso</span>
  10. Altre responsabilità:
    <span class=""> salvo diversamente specificato nelle presenti CGV, comprese le disposizioni seguenti, rispondiamo in caso di violazione degli obblighi contrattuali ed extracontrattuali secondo le disposizioni di legge.
    Siamo responsabili per il risarcimento dei danni - indipendentemente dal motivo giuridico - nel Telaio della responsabilità per colpa in caso di dolo e colpa grave. In caso di semplice negligenza, siamo responsabili, fatte salve le limitazioni di responsabilità previste dalla legge (ad es. diligenza nei propri affari; violazione irrilevante degli obblighi), solo
    a) per danni derivanti da lesioni alla vita, all'integrità fisica o alla salute,
    b) per danni derivanti dalla violazione di un obbligo contrattuale essenziale (obbligo il cui adempimento è fondamentale per la corretta esecuzione del contratto e sul cui rispetto il partner contrattuale fa regolarmente affidamento e può fare affidamento); in questo caso, tuttavia, la nostra responsabilità è limitata al risarcimento del danno prevedibile e tipico.
    Le limitazioni di responsabilità di cui al paragrafo 2 si applicano anche in caso di violazioni degli obblighi da parte o a favore di persone di cui siamo responsabili ai sensi delle disposizioni di legge. Esse non si applicano nella misura in cui abbiamo taciuto un difetto in modo doloso o abbiamo assunto una garanzia per la qualità della merce e per i diritti dell'acquirente ai sensi della legge sulla responsabilità del produttore.
    Il committente può recedere dal contratto a causa di una violazione degli obblighi che non consiste in un difetto solo se siamo responsabili della violazione degli obblighi. È escluso un diritto di recesso del committente (in particolare ai sensi dei §§ 650, 648 del BGB). Per il resto si applicano i requisiti e le conseguenze giuridiche previsti dalla legge.
    In deroga al § 438 comma 1 n. 3 del BGB, il termine di prescrizione generale per i diritti derivanti da vizi materiali e giuridici è di un anno dalla consegna</span>
  11. Pagamento:
    <span class="">Le nostre fatture, anche relative a consegne parziali, devono essere pagate senza spese di spedizione e entro 30 giorni dalla data della fattura. In caso di pagamento senza contanti, fa fede la data di accredito. Il rischio relativo al metodo di pagamento è a carico del committente.
    Gli accordi relativi a condizioni di pagamento speciali sono vincolanti solo previa nostra conferma scritta. Tali condizioni sono concesse solo se tutti gli obblighi di pagamento dovuti per forniture precedenti sono stati adempiuti e l'importo della fattura è stato pagato puntualmente alla data di scadenza sopra indicata.
    Alla scadenza del termine di pagamento Sporgente, il committente è in mora. L'importo dovuto è soggetto agli interessi di mora previsti dalla legge vigente durante il periodo di mora. Ci riserviamo il diritto di far valere ulteriori danni causati dalla mora. Nei confronti dei commercianti, resta impregiudicato il nostro diritto agli interessi di mora commerciali (§ 353 HGB).
    Il committente ha diritto alla compensazione o alla ritenzione solo nella misura in cui il suo diritto sia stato legalmente stabilito o sia incontestabile. In caso di difetti della fornitura, i diritti del committente rimangono invariati</span>
  12. Riserva di proprietà:
    <span class=""> ci riserviamo la proprietà di tutte le merci consegnate fino al completo adempimento di tutti i crediti derivanti dal rapporto commerciale con il committente.
    Il committente è autorizzato a vendere tali merci nel corso della normale attività commerciale, purché adempia tempestivamente ai propri obblighi derivanti dal rapporto commerciale con noi. Egli non può tuttavia costituire in pegno né cedere a titolo di garanzia la merce soggetta a riserva di proprietà. In caso di rivendita, il committente ci cede sin d'ora tutti i crediti derivanti da tale rivendita, indipendentemente dal fatto che essa avvenga prima o dopo un'eventuale lavorazione della merce consegnata con riserva di proprietà. Fatta salva la nostra facoltà di riscuotere noi stessi il credito, il committente rimane autorizzato a riscuotere il credito anche dopo la cessione. In questo contesto, ci impegniamo a non riscuotere il credito fintantoché e nella misura in cui il committente adempia ai propri obblighi di pagamento, non sia stata presentata alcuna richiesta di apertura di una procedura di insolvenza o simile e non sussista alcuna sospensione dei pagamenti.
    L'eventuale lavorazione o trasformazione della merce soggetta a riserva di proprietà viene sempre effettuata dal committente per nostro conto. Se la merce soggetta a riserva di proprietà viene lavorata o mescolata in modo inscindibile con altri oggetti non di nostra proprietà, acquisiamo la comproprietà del nuovo oggetto in proporzione al valore fatturato della merce soggetta a riserva di proprietà rispetto agli altri oggetti lavorati o mescolati al momento della lavorazione o della miscelazione.
    Se le nostre merci vengono unite ad altri oggetti mobili per formare un oggetto unico o mescolate in modo inscindibile e l'altro oggetto è da considerarsi principale, il committente ci trasferisce la comproprietà in proporzione, nella misura in cui l'oggetto principale gli appartiene. Il committente custodisce la proprietà o la comproprietà per noi. Per la cosa risultante dalla lavorazione o dall'unione o dalla miscelazione vale per il resto quanto previsto per la merce soggetta a riserva di proprietà.
    Il committente è tenuto a informarci immediatamente di eventuali misure esecutive di terzi sulla merce soggetta a riserva di proprietà, sui crediti a noi ceduti o su altre garanzie, consegnandoci i documenti necessari per un intervento. Ciò vale anche per pregiudizi di altro tipo.
    Se il valore delle garanzie esistenti supera complessivamente di oltre il 10% i crediti garantiti, siamo tenuti, su richiesta, a svincolare garanzie a nostra discrezione</span>
  13. Luogo di adempimento, foro competente, diritto applicabile:
    <span class="">il luogo di adempimento è la sede della nostra azienda. Il foro competente in caso di controversie con acquirenti che siano commercianti registrati, persone giuridiche di diritto pubblico o fondi speciali di diritto pubblico è anch'esso la sede della nostra azienda. Ci riserviamo tuttavia il diritto di adire le vie legali presso la sede o il domicilio dell'acquirente.
    Si applica esclusivamente il diritto della Repubblica Federale Tedesca. È esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita di beni mobili (CISG).</span>

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Situazione al 06.2024